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Comunicazione dottor Fagioli 27-06-2020


CORONAVIRUS: a cura del Prof. Roberto Fagioli

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CORONAVIRUS: a cura del Prof. Roberto Fagioli, aggiornamento

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INTERVISTA AL FILOSOFO GIORGIO AGAMBEN SUL TEMA CORONAVIRUS -22 Aprile 2020 Radio 1

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Articolo D.ssa Taricco

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Nuovo Articolo della D.ssa Taricco (19-08-2021)

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Articolo della D.ssa Taricco (18-10-2021)

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Lettera con IMPORTANTE RACCOMANDAZIONE del prof. Fagioli

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Articolo del prof. Fagioli dal titolo:

IL TATUAGGIO: UN PROBLEMA NASCOSTO IN UN CAMPO DI FRAGOLE (ultima versione)

04-12-2021

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Statuto

STATUTO EST MODUS definitivo

STATUTO
Art. 1 – Costituzione
1. E’ costituita l’associazione culturale EST MODUS, di seguito definita
Associazione, sulla base delle norme del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg.
del Codice Civile, nonché del presente statuto.
2. Essa ha sede legale in Milano, per ora in corso Genova n. 6; la sede potrà
essere trasferita ad altro indirizzo, nel territorio dello stesso Comune,
mediante delibera dell’Assemblea Ordinaria; con delibera del Consiglio
Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie e di rappresentanza in
tutto il territorio nazionale.
Art. 2 – Durata e principio di funzionamento
1.L’Associazione avrà durata illimitata e la sua struttura è democratica.
Art. 3 – Oggetto sociale
1. L’Associazione, che è apartitica, apolitica e non ha fine di lucro, persegue
finalità di promozione umana e sociale attraverso:
a) attività di promozione clinica: strutturazione di dipartimenti di medicina
olistica presso enti ospedalieri, centri medici, università, case di cura,
cliniche e, in genere, strutture di cura in senso generale della persona.
Detta attività si esplicherà mediante l’elaborazione di un approccio
interdisciplinare e multidottrinale alla persona derivante dall’apporto di
diverse professionalità nei settori della medicina e del benessere degli
utenti, in ottemperanza dei protocolli suggeriti ed approvati da
Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione Europea, Registri delle MNC
presso gli Ordini dei Medici, conferenza Stato-Regioni. Il risultato di tale
elaborazione potrà essere messo a disposizione delle suddette strutture
mediante la stipula di apposite convenzioni e/o contratti.
b) attività divulgative e formative, rivolte alla comunità allargata e agli
operatori nel campo della salute, del sociale, della scuola e della famiglia
attraverso l’organizzazione di corsi, convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, laboratori, siti telematici, news letters e ogni altra forma di studio
e comunicazione; ovvero mediante la creazione al proprio interno di
“Istituti di Perfezionamento in Medicina Olistica e di Ecologia
Comportamentale”, dotandoli dei necessari mezzi finanziari e degli Organi
di Gestione.
c) attività editoriali: pubblicazioni scientifiche, atti dei convegni e dei
seminari, nonché rivisitazione e aggiornamenti delle letterature nei vari
settori di competenza.
d) attività di attuazione di ecologie comportamentali e pedagogiche.
e) messa a punto di nuove metodologie di diagnosi e terapie.
2. Per conseguire le suddette finalità l’Associazione, a titolo esemplificativo
e non tassativo, potrà ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di
qualsiasi natura, sia da Enti Pubblici e Privati che da persone fisiche e
giuridiche, nonché accettare donazioni e lasciti testamentari.
Art. 4 – SOCI
1.I soci si distinguono in tre categorie:
a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo, nei 90 giorni dalla
costituzione abbia attribuito – a loro richiesta – tale qualifica;
b) Soci Ordinari, sono coloro che a loro richiesta verranno ammessi dal
Consiglio Direttivo;
c) Soci Onorari, sono coloro che per la loro personalità, per i particolari
servigi da loro resi o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto
attività a favore dell’Associazione, sostenendone e valorizzandone l’attività,
verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale e dei
contributi straordinari, così come stabiliti dall’Assemblea. I Soci Ordinari
sono tenuti al versamento della sola quota annuale. I Soci Onorari sono
esentati da ogni versamento di quote e contributi, rimanendo comunque
liberi di effettuare donazioni volontarie.
3. Possono essere Soci dell’Associazione sia persone fisiche che persone
giuridiche, sia Enti pubblici e Privati di qualsiasi natura, a prescindere dalla
nazionalità.
4. Possono essere soci tutti coloro che ne faranno domanda dichiarando di
conoscere lo Statuto e di condividerne le finalità.
Non verranno accettate le domande di ammissione di coloro che svolgono,
in qualsiasi forma, attività incompatibili con le finalità della Associazione.
5. I soci cessano di appartenere all’Associazione per i seguenti motivi:
a. Dimissioni, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo
b. Esclusione, con delibera dell’assemblea, per inadempienza agli
obblighi di versamento delle quote e dei contributi per almeno due
anni consecutivi
c. Esclusione per gravi e comprovati motivi, dichiarati con delibera
dell’Assemblea; a titolo puramente esemplificativo, costituiscono
motivi di esclusione, la violazione degli obblighi e delle norme
previsti dal presente statuto
d. Morte, ovvero, per gli Enti e le persone giuridiche, estinzione,
scioglimento, liquidazione o ammissione ad una procedura
concorsuale. La qualità di socio non è trasmissibile.
Art. 5 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione
 l’Assemblea
 Il Consiglio Direttivo
 Il Presidente
 Il Revisore dei conti
 Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.
Art. 6 – Assemblea
1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote associative e dei contributi. I soci onorari possono
partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ma senza diritto
di voto.
2. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione dei bilanci preventivo e
consuntivo e per la discussione di eventuali altri argomenti all’ordine del
giorno; inoltre si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta,
ve ne sia necessità o ne faccia richiesta motivata la maggioranza del
Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell’Ordine
del Giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della
data fissata, attraverso una comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera
espresso, raccomandata, mail, fax).
4. L’assemblea è validamente costituita – in prima convocazione – con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed in
seconda convocazione con la presenza di almeno cinque soci con diritto di
voto, oltre i componenti del Consiglio Direttivo.
5. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono approvate a maggioranza
semplice dei presenti.
6. L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, designandone il
Presidente;
b. Nominare un Revisore dei Conti, e un supplente, individuandoli
anche fra tutti i soci;
c. Nominare il Collegio dei Probiviri, fra tutti i soci;
d. Approvare i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni del
Consiglio Direttivo che li accompagnano;
e. Stabilire l’ammontare delle quote associative e del contributo a
carico dei soci Fondatori e ordinari;
f. Ogni altro argomento non di competenza dell’assemblea
straordinaria.
7. L’assemblea straordinaria, per la modifica dell’atto costitutivo e dello
statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei
soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
8. L’assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci con diritto di voto.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi – e comunque fino
all’assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali – ed è
composto da 3 a 7 membri con funzioni di amministratori, eletti
dall’Assemblea, fra i soci Fondatori e Ordinari. Gli Amministratori possono
essere rieletti per un massimo di tre mandati.
1.1 La maggioranza semplice del Consiglio Direttivo sarà sempre composta
da soci Fondatori.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce 6 mesi, ovvero ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno, o ne fa richiesta un terzo dei membri in carica del
Consiglio Direttivo.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con comunicazione scritta (posta
prioritaria, lettera espresso, raccomandata, mail, fax), contenente gli
argomenti in discussione.
4. In prima convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con
la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda
convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un
terzo dei componenti.
5. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei membri effettivi
presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo
sostituisce; non sono validamente costituite le seduta con la presenza di un
solo membro.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario.
7. Ha inoltre i seguenti compiti:
a. Assumere personale dipendente e/o conferire incarichi
professionali;
b. Elaborare le proposte di regolamenti di funzionamento
dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c. Elaborare i bilanci annuali preventivi e consultivi e le relative
relazioni accompagnatorie da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
d. Elaborare e attuare le linee programmatiche e di sviluppo della
Associazione;
e. Ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza.
f. Aprire e chiudere sedi secondarie e di rappresentanza in tutto il
territorio nazionale.
g. Deliberare la creazione di “Istituti di Perfezionamento in Medicina
Olistica e di Ecologia Comportamentale” determinando il fondo di
dotazione annuale e nominandone gli Organi di Gestione.
8. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più
membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo procede alla
integrazione del Consiglio stesso per cooptazione. Ove venga meno, per
qualsiasi ragione, la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi ne
fa le veci, provvederà senza indugio a convocare l’Assemblea per la nomina di
un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Presidente
1. Il Presidente dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti
gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Egli sottoscrive gli atti sociali che impegna l’Associazione nei riguardi sia dei
soci sia dei terzi.
3. Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Egli può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via
transitoria o permanente.
5. In caso di conclamato impedimento, per qualsiasi ragione, le funzioni di
Presidente sono svolte, per la sola ordinaria amministrazione, dal
Segretario che provvede senza indugio a convocare l’ Assemblea per le
deliberazioni necessarie.
6. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Art. 9 – Segretario
a. Provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli
Associati,
b. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
c. E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali
delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Tesoriere
Il Tesoriere ha le seguenti mansioni:
1. Cura l’amministrazione dell’Associazione:
a. si incarica della riscossione delle quote deliberate dall’Assemblea e
di tutte le altre entrate sotto qualsiasi forma pervenute
all’Associazione;
b. provvede alla tenuta dei libri sociali contabili, redige un libro cassa
e presenta una situazione di debiti/crediti e disponibilità liquide
alle riunioni del Consiglio Direttivo;
c. redige per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e il bilancio
o rendiconto consuntivo e relative relazioni accompagnatorie da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d. provvede alla conservazione dei beni di proprietà dell’Associazione
e. il Tesoriere, con firma congiunta con il Presidente, apre e opera
sui conti correnti bancari e postali compresa la loro estinzione;
f. si occupa delle formalità burocratiche e fiscali a cui è tenuta
l’Associazione nei confronti della amministrazione finanziaria e
degli enti governative e pubblici ai quali è obbligata ad iscriversi.
Art. 11 – Revisore dei Conti
Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla
gestione amministrativa dell’Associazione. Egli deve redigere una relazione
all’Assemblea relativamente ai bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio.
Art.12 Collegio dei Probiviri
Qualsiasi Socio può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro,
purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in
regola con tutti gli articoli statutari.
Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri
che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di
rappresentanza.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto
delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri
organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere
tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e Associazione, escluse
quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il
tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione,
esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di
procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio
Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Art. 13 – Risorse Economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento della propria attività da:
a. Quote e contributi degli associati;
b. Eredità, donazioni e legati;
c. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, e di qualsiasi
altro Ente o istituzione pubblica o privata anche a rilevanza
internazionale;
d. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero da
altre attività di natura commerciale comprese le sponsorizzazioni;
e. Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
f. Entrate derivanti da qualsiasi iniziativa promozionala finalizzata al
finanziamento dell’Associazione;
g. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
di promozione sociale.
2. L’Associazione è tenuta, per tre anni o per il maggior termine previsto dalla
normativa, alla conservazione e alla documentazione con l’indicazione dei
soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera b. c. d.
e. del precedente primo comma, nonché alla documentazione relativa alle
erogazioni liberali e queste sono finalizzate alle eventuali detrazioni di
imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. I fondi sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e
del Tesoriere.
5. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’Associazione, cessazione
o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità
sociale.
Art. 14 – Bilanci d’esercizio
1. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i
lasciti ricevuti.
2. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede
dell’Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere
consultato da ogni associato.
3. Il bilancio preventivo deve indicare i progetti che impegneranno
l’Associazione per l’esercizio a cui si riferisce e le relative fonti di
finanziamento;
4. Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l’anno solare.
5. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito all’interno
dell’attività associativa.
Art. 15 – Modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto
Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere
presentate da tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci Fondatori e
almeno un terzo dei soci Ordinari, ovvero dal Consiglio Direttivo che adotta tale
proposta a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Tutte le proposte devono essere sottoposte all’Assemblea e da essa approvate
con le maggioranze previste dall’art.6 comma 7.
Art. 16 – Scioglimento
In caso di delibera di scioglimento approvata dall’Assemblea secondo quanto
previsto all’art. 6 comma 8, la relativa delibera dovrà contenere la nomina di
uno o più liquidatori, i loro poteri e le direttive per la liquidazione, ivi compresa
la destinazione dei fondi o beni residui.
Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni
di leggi in materia, vigenti tempo per tempo.

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